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Art.1 - Organizzazione e norme applicabili.
Le escursioni oggetto del contratto sono organizzate da Bucintoro Viaggi s.r.l. (aut. Prov. n. 25/2001 Prot. 25842 Provincia di Venezia - C.C.I.A.A. n. 226459). Il contratto è regolato dalle seguenti previsioni ed è soggetto alle disposizioni del decreto legislativo n. 206/2005 e della convenzione internazionale di cui alla legge n. 1084/1977.
Art. 2 - Contributo del contratto.
Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali qui di seguito riportate.
Art. 3 - Prezzo-revisione.
Il prezzo dellescursione è espresso in Euro() accanto alla descrizione del servizio. Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in dipendenza di variazioni dei citati elementi ed al Cliente verrà fornita lesatta indicazione della variazione dellelemento di prezzo che ha determinato la revisione stessa.
Art. 4 - Assicurazioni - Fondo di garanzia.
Bucintoro Viaggi s.r.l., organizzatrice, dispone di polizza assicurativa ai sensi della normativa vigente. Ai sensi dellArt.100 d.lgt 206 del del 06/09/05 è stato istituito un Fondo di Garanzia presso il Ministero delle Attività Produttive di cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in casi di insolvenza o di fallimento del Venditore o dellOrganizzazione per il rimborso del prezzo versato. Le modalità di funzionamento di tale Fondo di Garanzia saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro.
Art. 5 - Recesso - Annullamento.
Eventuali diritti di recessione saranno stabiliti in accordo con lagenzia venditrice dellescursione per conto della Bucintoro Viaggi s.r.l.
Art. 6 - Responsabilità dellorganizzazione.
La responsabilità dellorganizzazione nei confronti del Cliente per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamata al precedente art. 1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dellOrganizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del Cliente potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato. Lagente di viaggio (Venditore) presso il quale sia stato effettuato lacquisto dellescursione risponde esclusivamente
delle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate. È esclusa in ogni caso la responsabilità dellorganizzatore e del Venditore qualora linadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore. Lorganizzatore inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei non facenti parte del pacchetto escursione, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dellesecuzione dellescursione.
Art. 7 - Reclamo.
Ogni mancanza nellesecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore senza ritardo affinchè lOrganizzatore, il suo rappresentante locale o laccompagnatore vi pongano rimedio tempestivamente. Il Cliente deve altresì, appena di decadenza, sporgere reclamo mediante invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, allOrganizzatore e dal Venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di effettuazione dellescursione.
Art. 8 - Imbarcazioni. Lescursione è operata esclusivamente con imbarcazioni autorizzate.
Art. 9 - Foro competente.
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.
Comunicazione effettuata alla Provincia di Venezia in conformità a quanto prescritto dallart. 69 comma 5 della LR nr. 33 del 04/11/2002.
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